Split Year: come gestire la doppia imposizione ed il cambio di residenza tra Italia a Svizzera in corso d’esercizio.
Con la risposta n. 73 del 18 gennaio 2023, l’Agenzia ha chiarito che i casi di doppia residenza, in caso di trasferimento in Svizzera nel corso dell’anno di un soggetto residente, si risolvono con il criterio del frazionamento del periodo d’imposta sulla base del giorno di trasferimento del domicilio.
Ai sensi della normativa convenzionale che sussiste tra Italia e Svizzera, l’Italia esercita la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino alla data di trasferimento di quest’ultima mentre la Svizzera può far valere la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo. Non rileva, invece, la data (successiva) di iscrizione all’AIRE, che ha valenza unicamente ai fini della vigente normativa interna, ma che non ha alcun effetto sull’applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato per evitare le doppie imposizioni che l’Italia ha in vigore con la Svizzera.
Art. 4, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Svizzera), in questi termini: ”la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data”.