Residenza e localizzazione dell’impresa all’interno della Unione Europea.
La scelta della localizzazione di una attività all’estero non dovrebbe essere dettata esclusivamente da ragioni di pianificazione fiscale bensì essere motivata altresì da valide ragioni economiche.
La scelta di aprire una nuova sede all’estero deve portare con sé, dunque, motivazioni aziendali e logistiche;
Diversamente se, in caso di controllo da parte dell’Agenzia Entrate, l’attività dovesse essere considerata finalizzata al mero perseguimento di un beneficio fiscale si potrebbe configurare una fattispecie abusiva del diritto e dunque una stabile organizzazione in Italia della società residente estera con ripresa a tassazione dei ricavi percepiti.
Nel caso in cui il capitale sociale della società estera dovesse essere sottoscritto dalla società italiana si avrebbe il beneficio della “Direttiva Madre-Figlia” operante all’interno del contesto comunitario europeo:
i dividendi erogati dalla società estera a favore della società italiana non sarebbero imponibili in capo a quest’ultima in quanto già tassati dalla società estera con regole fiscali proprie previste dal diritto tributario estero (vedasi primo allegato), tale impostazione è stata altresì confermata dalla novellata Convenzione contro le doppie imposizioni OCSE vigente tra gli Stati dell’Unione Europea.
Come detto in precedenza condizione essenziale perché non si configuri una fattispecie di abuso è che le due società vivano ed operino con logiche aziendali proprie ed autonome e che la società estera possa avere una funzionalità eterogenea ed autonoma rispetto alla casa-madre italiana.