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Esterovestizione e Stabile Organizzazione

La legge di Bilancio 2018 ha modificato l’art. 162 T.U.I.R (testo unico sulle imposte sui redditi), in particolare, il comma 6 stabilisce che se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di una impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa e detti contratti sono in nome dell’impresa si considera che tale impresa abbia una Stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell’impresa. La configurazione di una Stabile Organizzazione personale, tema affrontato recentemente anche dalla Commissione tributaria provinciale della Lombardia con la sentenza 4871/2017 richiede, Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione “Dolce e Gabbana” anche qualora, ai sensi dell’art. 2 t.u.i.r, dovesse essere inquadrato fiscalmente come residente nel territorio dello Stato italiano, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe comunque dimostrare che nello Stato italiano operasse mediante una Stabile Organizzazione Personale ovvero concludesse qui i rapporti commerciali per conto dell’impresa inglese. Inoltre, alla luce della Sentenza “Dolce e Gabbana”, l’orientamento della giurisprudenza sembra sostenere che nel caso in cui effettivamente la sede all’estero abbia una funzione effettiva economica, ancorché, le decisioni vengano prese dall’Italia, la sede operativa ed effettiva della società si può realmente considerare inglese.