Decorrenza iscrizione all’AIRE e residenza fiscale tra Italia ed estero
“a partire dal 26 marzo 2019 con l’aggiunta dell’art. 9 bis alla legge 27 ottobre 1988 n. 470 ad opera dell’art. 16 c.3 del Decreto- Legge 25 marzo 2019 n. 22 (c.d. “Decreto- Brexit” pubblicato sulla G.U. n.71 del 25 marzo 2019) cambia la decorrenza giuridica dell’iscrizione all’AIRE nel caso in cui la dichiarazione di trasferimento all’estero sia resa agli Uffici Consolari.
In questa ipotesi, la decorrenza dell’iscrizione all’AIRE coincide con la data di presentazione della domanda all’ufficio consolare di riferimento. Pertanto, le iscrizioni all’AIRE da parte dei Comuni, in base a domande presentate direttamente agli uffici consolari di riferimento, avranno decorrenza dalla data di presentazione della domanda, mentre rimane invariata la data di decorrenza di iscrizione AIRE nel caso in cui la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero sia stata resa direttamente presso il Comune di ultima residenza in Italia. Difatti nel caso in cui il cittadino, prima di partire, dichiari al Comune di ultima residenza l’intenzione di trasferire la propria residenza all’estero, la data di iscrizione coinciderà con quella della dichiarazione resa al Comune, a condizione che l’interessato/a si rechi entro 90 giorni presso l’ufficio consolare competente per rendere la dichiarazione di avvenuto trasferimento e questa dichiarazione venga trasmessa al Comune entro un anno dall’espatrio.
Infine, la citata norma prevede che, per tutte le domande presentate agli uffici consolari prima del 26 marzo 2019, ma non ancora trasmesse ai Comuni italiani, la decorrenza dell’iscrizione all’AIRE viene fissata alla data del 26 marzo 2019.
Si riporta il comma 3 dell’art. 16 citato D.L.n.22/2019:
“All’articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:
«9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica». L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall’ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data”.