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Appunti vari di Fiscalità internazionale e Convenzioni tra Italia e Svizzera ed AIRE.

Le ultime pronunce della Cassazione fanno prevalere l’aspetto formale dell’iscrizione all’AIRE rispetto a quello sostanziale. (vedasi Ordinanza Corte di Cassazione n. 1355/2022) Questa impostazione della Giurisprudenza viene criticata dalla dottrina italiana che richiama, diversamente, la prevalenza, delle Convenzioni Internazionali rispetto alla fiscalità nazionale e dunque del principio sostanziale rispetto a quello meramente formale. Tuttavia, l’Agenzia Entrate continua ad attenersi un principio prettamente formale: per considerarsi fiscalmente residenti all’estero è necessaria la cancellazione dall’anagrafe tributaria italiana e l’iscrizione all’Aire. (vedasi allegati) La Svizzera è un paese a fiscalità privilegiata vige l’art. 2, comma 2 bis del T.U.I.R: in caso di cancellazione dall’anagrafe italiana e trasferimento residenza in Svizzera vige la presunzione relativa dell’agenzia entrate che il cittadino resti comunque fiscalmente residente in Italia, salvo prova contraria che deve fornita dal contribuente (e non più dall’Agenzia Entrate) E’ quindi è necessario essere pronti ad esibire documentazione che comprovi che la residenza sia reale e sostanziale in Svizzera, e questo è un onere che incombe in capo al contribuente e non più all’agenzia delle entrate (come nel caso dei paesi white list e non a fiscalità privilegiata). Quindi, l’agenzia delle entrate potrebbe chiamare il cittadino trasferitosi in Svizzera a dimostrare l’effettiva residenza.