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Appunti su novità del Terzo Settore

La transizione al registro unico del terzo settore è un passaggio che comporta un impatto anche sull’amministrazione contabile, fiscale dell’associazione. Dal punto di vista fiscale, la convenienza risiede sostanzialmente nel fatto che le entrate di natura commerciale potranno essere assoggettate ad un regime fiscale mitigato rispetto a quello ordinario. A fronte di questi benefici bisogna considerare tuttavia i maggiori oneri amministrativi: non solo economici e monetari ma anche organizzativi e metodologici: pur considerando le debite differenze tra associazione e società, non cambieranno sostanzialmente gli adempimenti: bisognerà tenere una contabilità ordinata e sistematica trimestralmente con registrazione della banca, predisporre un bilancio-rendiconto da depositare col sistema meccanografico ed informatico al RUNTS, Bisognerà dotarsi e redigere i libri dell’associazione, i verbali dovranno essere redatti e conservati adeguatamente. La transizione dalla Legge 398/1991 al RUNTS per gli enti del terzo settore (ETS) Il regime forfetario fiscale di cui alla Legge 398/1991 consentiva di scontare un’ imposta ridotta IRES sulle prestazioni aventi natura commerciale (il 3 % sui ricavi maturati per il 24 %) oltre a benefici in termini di IVA (riduzione del 50 % dell’IVA sulle prestazioni). Questo regime cesserà di esistere nell’anno successivo all’entrata in vigore del RUNTS (registro unico del terzo settore). Sebbene l’operatività del Runts sia stata prevista a decorrere dal 23 novembre, le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del D.Lgs. 117/2017 non sono ancora applicabili, salvo alcune specifiche previsioni. Ai sensi dell’articolo 104, comma 2, D.Lgs. 117/2017, infatti, “le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro”. Per questa ragione, anche per l’anno 2022 si continuerà ad utilizzare il regime fiscale “classico” di cui alla Legge 398/1991 mantenendo inalterate le regole che sono sempre state applicate. Per potersi considerare fiscalmente “ente non commerciale” sarà opportuno verificare sempre la prevalenza delle entrate di natura istituzionali su quelle commerciali; diversamente, tutto il reddito verrebbe attratto nel reddito d’impresa con imposizione IRES ordinaria al 24 %. ìProbabilmente l’introduzione del RUNTS avrà un impatto molto forte e porterà alcune rigidità contabili ed amministrative nell’immediato ma potrebbe anche dare una più efficiente organizzazione amministrativa nel medio-lungo termine. Il RUNTS, per chi non fosse del settore, rappresenta una sorta di registro imprese per gli enti del terzo settore, una svolta epocale per il mondo del “non for profit”. L’anno prossimo sarà opportuno valutare l’opportunità di iscrizione al RUNTS: se da un lato ci saranno maggiori adempimenti contabili ed amministrativi e costi annessi, dall’altro si potrà continuare a godere di alcuni benefici fiscali: l’art. 80 del D. lgs 2017 (che sostituisce l’art. 145 del T.U.I.R) ha introdotto, infatti, un regime forfetario per egli enti del terzo settore determinando il reddito applicando una aliquota ridotta pari al 7 % sui ricavi (sino ad euro 130.000 di ricavi).