L’art. 5 del DLgs. 209/2023 riscrive la disciplina relativa al regime agevolativo degli impatriati, prima recata dall’art.16 del DLgs. 147/2015.
In base al nuovo regime, sono agevolati nella misura del 50% (in luogo della previgente misura del 70%) i redditi dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art.2del TUIR ove ricorrano le seguenti condizioni:
-i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di 4 anni;
-i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento (sono però richiesti periodi di permanenza estera più lunghi se il lavoratore presta l’attività lavorativa in Italia in continuità con l’attività prestata all’estero);
-l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
-i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Ai sensi dell’art.5 co. 8 del DLgs. 209/2023 le nuove disposizioni si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024, fatto salvo quanto previsto dal regime transitorio previsto dall’art.5 co. 9, ultimo periodo del DLgs. 209/2023.
L’art.5 co. 9, ultimo periodo del DLgs. 209/2023 stabilisce che le previgenti disposizioni (abrogate) continuano a trovare applicazione:
-nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023;
-nei confronti dei lavoratori sportivi il cui contratto è stato stipulato entro il 31.12.2023.
In tale caso, i redditi agevolati, nell’ulteriore triennio, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, ancorché i soggetti beneficiari abbiano goduto, per il periodo ordinario, di una detassazione maggiore-
Possono accedere al nuovo regime, a norma dell’art.5 co. 1 lett. b) del DLgs. 209/2023, i lavoratori che non siano stati fiscalmente residenti in Italia “nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento”.
L’art. 5 co. 1 lett. b) citato dispone altresì che nell’ipotesi in cui l’attività sia prestata in favore dello stesso soggetto presso il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
-sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
-sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
Ai sensi dell’art.5 co. 3, secondo periodo, del DLgs. 209/2023 “se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi”.
L’art.5 co. 1 lett. c) del DLgs. 209/2023 richiede che l’attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato.
È quindi riconosciuta l’applicazione del regime anche per i redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori che si trasferiscono in Italia sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con lo stesso soggetto (o con un soggetto appartenente al suo stesso gruppo) presso il quale è stato impiegato all’estero (fatta salva l’osservanza di un periodo minimo di residenza estera più lungo).
L’art.5 co. 1 lett. d) del DLgs. 209/2023 dispone che possono accedere all’agevolazione i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal DLgs. 28.6.2012 n. 108 e dal DLgs. 9.11.2007 n.206
In base a quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2017, Parte II, § 3.3, in vigenza dell’art.16 del DLgs. 147/2015 ante DL 34/2019 che recava al co. 1 lett. d) analogo requisito, l’ipotesi di elevata qualificazione e specializzazione ricorre a fronte del:
-conseguimento di un titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011;
-possesso dei requisiti previsti dal DLgs. 6.11.2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate.
Nel nuovo regime sono agevolate le seguenti tipologie di reddito (art.5 co. 1 del DLgs. 209/2023):
-i redditi di lavoro dipendente;
-i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
-i redditi di lavoro autonomo “derivanti dall’esercizio di arti e professioni”.
Rispetto al previgente regime i redditi di impresa non sono più agevolati.
In merito ai redditi di lavoro autonomo, la specificazione per cui sono agevolati i soli “redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni” esclude dal beneficio i redditi di lavoro autonomo non aventi natura professionale (es. diritti d’autore)